Lo statuto

Il presente Statuto regola l’Associazione denominata

Art.1 – DENOMINAZIONE
L’associazione è denominata "MOUNTAIN HEMS ASSOCIATION".


Art.2 – SEDE E DURATA
La sede dell’Associazione è in Como, Via per Cernobbio 11, presso la sede della Fondazione Alessandro Volta.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato


Art.3 – SCOPO
L’Associazione ha lo scopo di organizzare e promuovere tutte le attività che concorrano alla formazione ed all’aggiornamento scientifico degli operatori sanitari, medici-infermieri e personale soccorritore, dei servizi di elisoccorso e dei servizi di emergenza urgenza sanitaria extraospedaliera avendo come fine il miglioramento delle pratiche sanitarie tese alla salvaguardia della salute della popolazione ed alla cura del cittadino anche connesse al soccorso territoriale, siano esse in relazione a singoli eventi e/o emergenze di massa.

A tal fine l’Associazione intende promuovere ed incrementare le attività formative, di aggiornamento, di raccolta dati e di ricerca scientifica anche mediante la partecipazione o l’organizzazione di incontri, conferenze, convegni, la produzione di pubblicazioni scientifiche o percorsi didattici e la creazione e l’implementazione di una banca dati inerente gli interventi di soccorso sanitario espletati per mezzo di elicottero.

L’Associazione inoltre può approntare le strutture logistiche ed operative eventualmente necessarie per la completa realizzazione dell’oggetto associativo e può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento di detto scopo.

L’Associazione è autonoma ed indipendente e così i legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriale, né partecipa ad esse ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale.

Nell’ottenimento dello scopo sociale l’Associazione potrà operare in collaborazione con tutte le istituzioni private e/o pubbliche che svolgono attività complementari, con imprese o gruppi di imprese.

L’Associazione potrà operare tutte le attività necessarie all’ottenimento dello scopo sociale. L’Associazione potrà pubblicizzare il servizio svolto attraverso le opportune modalità e, in particolare partecipare o organizzare convegni, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento, produrre relazioni o elaborati da editare a stampa nonché svolgere quanto necessario a valorizzare la propria attività.

L’attività scientifica svolta dall’Associazione dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione che dovrà essere aggiornato costantemente.
Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione potrà ricevere donazioni ed erogazioni liberali sia dagli associati che dagli enti pubblici che privati. Inoltre, anche in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, aziende e studi professionali, potrà promuovere iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e/o di sponsorizzazioni.
L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste da questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art.4 - ASSOCIATI
Può aderire all’Associazione, divenendone associato, il personale sanitario (medici anestesisti-rianimatori, medici dell'emergenza-urgenza e medici che operano nell'emergenza, infermieri di area critica) e tecnico (tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che abbiano conseguito l'abilitazione al soccorso sanitario) operante presso le basi di elisoccorso sedi di Elisoccorso Sanitario 118 o equivalente in territorio europeo, i cui scopi siano compatibili con quelli indicati nel presente Statuto.

Tutto il personale sanitario e tecnico in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenente alla categoria professionale sanitaria o al settore specialistico o disciplina specialistica sanitaria che opera nelle strutture di elisoccorso sanitario che desidera diventare associato attivo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo tramite il Responsabile del Servizio che ne valuterà i requisiti ed entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento della domanda la sottoporrà al Consiglio Direttivo per la delibera di ammissione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta.
Tutto il personale sanitario e tecnico in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenente alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che opera nelle strutture di elisoccorso sanitario che desidera diventare associato dell'Associazione deve essere ammesso a far parte dell’Associazione ove ne faccia richiesta.
Tutti gli associati indistintamente sono tenuti a corrispondere la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Esistono due categorie di associati:

associati fondatori: che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

associati attivi: che prestano volontariamente la loro opera per le attività dell’Associazione, con l’obbligo di rispettare gli impegni assunti. La qualifica di associato attivo sarà maturata, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l’anno successivo a quello in cui l'associato ha prestato la sua opera.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione tra le persone.

Art.5 - ADESIONE
Le quote di adesione all’Associazione vengono approvate dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Art.6 - RECESSO
Possono recedere gli associati che:
a) presentano le dimissioni;
b) non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.7 - ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera da ratificarsi dall’Assemblea degli associati, esclude gli associati che:
a) non sono più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
b) non osservano le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
c) svolgono attività contrastante con gli interessi dell’Associazione;
d) non adempiano puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente Statuto legittimano l’esclusione. Nelle more del procedimento di esclusione gli associati sono temporaneamente sospesi.

Gli associati inadempienti devono essere invitati a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica a mettersi in regola. L’esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che gli associati restino inadempienti, salvo che il loro comportamento non abbia già determinato nocumento all’Associazione: nel qual caso l’esclusione verrà dichiarata senza indugio e con effetto immediato.
In qualsiasi momento il Consiglio Direttivo, senza formalità ed a suo insindacabile giudizio, può escludere l'associato attivo quando lo stesso, per il suo comportamento, sia divenuto non gradito all’Associazione.

Art.8 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote degli associati;
- dai beni mobili ed immobili acquisiti anche a titolo gratuito dall’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da lasciti da chiunque corrisposti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote degli associati;
- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche o giuridiche, associazioni o fondazioni;
- da ogni altra entrata che incrementi l’attivo dell’Associazione.

Art.9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei probiviri.

Art.10 – COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e la programmazione delle attività di cui all’art.3;
b) l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provibiri;
c) l’approvazione di eventuali regolamenti interni;
d) la trattazione di tutti gli altri progetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
b) lo scioglimento dell’Associazione.

Art.11 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE - QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti associati che rappresentino la maggioranza degli stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da 1/5 (un quinto) degli associati.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.

La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avviso da comunicare a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altri mezzi idonei o mediante pubblicazione sulla home-page del sito internet dell’Associazione.

L’avviso dovrà indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e la data della eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in un luogo facilmente raggiungibile.

Art.12 – ASSEMBLEA - PRESIDENZA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, dalla persona designata dagli intervenuti.
Il presidente dell’Assemblea nomina il segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

E’ ammesso il voto segreto per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; in tale ipotesi, gli associati che lo richiedessero hanno diritto comunque di far risultare dal verbale, in modo palese, l’esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art.13 – DIRITTO DI VOTO
Ciascun associato ha un solo voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato non può rappresentare più di un associato.

L’assemblea che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione deve astenersi dal voto.

In caso contrario trova applicazione il disposto dell’art. 2373 Cod. Civ.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri eletti dall’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice-Presidente. Funge da segretario del Consiglio un membro oppure una persona estranea appositamente delegata.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo istituisce Comitati Scientifici anche ai sensi dell'art. 2 lett. j) del Decreto del Ministro della Salute del 2 agosto 2017, stabilendone la composizione e le attribuzioni

L’assunzione della carica di amministratore e la qualifica di legale rappresentante dell'Associazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori e i legali rappresentanti dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

E’ espressamente esclusa la retribuzione delle cariche che dovranno essere svolte a titolo gratuito.

L’Associazione e i suoi legali rappresentanti devono essere muniti dei requisiti di autonomia ed indipendenza - anche con riferimento al mancato esercizio di attività imprenditoriali o alla partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica il disposto dell'art. 2475-ter Cod Civ.

Art.15 - RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento spetta al Vice-presidente.

Art.16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche su domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera, anche in formato elettronico, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.
Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano.

Le adunanze si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo manca a più di 3 (tre) sedute consecutive è considerato decaduto.

Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

ll Consiglio può delegare tutti i poteri consentiti dalla legge ad un suo componente, nominandolo così Consigliere Delegato.

Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea degli associati. I probiviri durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a compensi. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione fino alla successiva assemblea.

L’Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando sono presenti almeno due componenti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza.

In caso di presenza di soltanto due dei suoi componenti, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate all'unanimità.

Art. 19 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 20 – OBBLIGHI E DIVIETI

Sono previsti i seguenti obblighi e divieti:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento o cessazione per qualunque causa, ad altro ente o associazione che perseguano le medesime finalità.

ART. 21 – BILANCIO
L'esercizio sociale e finanziario va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea il bilancio di esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

I bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi conferiti a terzi eventualmente retribuiti dovranno essere pubblicati annualmente nel sito istituzionale dell'Associazione.

ART. 22 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico previsto nel precedente articolo 14 è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo, dei quali uno, con specifica funzione di coordinatore del Comitato, e i restanti quattro designati dal Consiglio Direttivo e successivamente confermati con atto deliberativo dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un associato nominato dal Consiglio Direttivo con specifica funzione di coordinatore del Comitato.
Coordinatore e membri del Comitato sono scelti fra associati di comprovata competenza scientifica e culturale attestata dal proprio curriculum scientifico e professionale. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all'elezione di coordinatore del Comitato Scientifico è verificato preventivamente dal Consiglio Direttivo in coerenza sia con le prassi valutative approvate dalla Comunità Scientifica Internazionale sia con l'effettiva partecipazione all'attività associativa.

Al Comitato Scientifico è demandata la verifica  e il controllo della qualità e delle attività svolte  nonché  della  produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici  validati  dalla comunità scientifica internazionale. 

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